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L'importanza rivolta alla materia si manifesta espressamente con l'emanazione di norme speciali già dal periodo pre-unitario riconoscendone di fatto la peculiarità:
- 1602 (Granducato di Toscana);
- 1624 (Stato Pontificio);
- 1775 (Regno delle Due Sicilie).

Successivamente all'unificazione del regno, la normativa italiana di settore ha utilizzato molteplici termini/locuzioni al fine di individuare le cose o le procedure da regolamentare ritenendo, sotto l’aspetto giuridico, differenti il settore artistico storico da quello paesaggistico:
• cose immobili e mobili di interesse artistico e storico (L. n. 1089/39);
• protezione delle bellezze naturali e panoramiche (L. n. 1497/39);
• l'ambiente inteso come "elemento" concorrente a conferire la "non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi"
  (art. 9 R.D. n. 1357/40 di attuazione della L. n. 1497/39);
• bellezze individue e bellezze di insieme (art. 10 R.D. n. 1357/40 di attuazione della L. n. 1497/39);
• tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9 Costituzione Italiana);
• tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici (art. 1 L. n. 765/67 ad integrazione dell'art. 10 L.  n. 1150/42);

• vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico (art. 1 L. n. 1187/68 che ha modificato l'art. 7 della L. n. 1150/42);
• beni ambientali (D.L. 657/74 di istituzione del Ministero per i beni culturali e l'ambiente, poi diventato Ministero per i beni culturali e ambientali nella conversione in L. n. 5/75);
• beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (D.P.R. n. 805/75);
• zone di particolare interesse ambientale (L. n. 431/85 c.d. L. "Galasso");
• vincolo paesaggistico (L. n. 431/85 c.d. L. "Galasso");
• beni e attività culturali (D.Lgs. n. 112/98);
• beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. n. 490/99).

Con l’interesse sempre più crescente della tutela delle cose storico-artistiche e paesaggistiche i confini normativi si sono ampliati, accogliendo quanto concordato e/o pattuito nelle Convenzioni internazionali che si sono succedute negli anni passati. In questo modo il semplice concetto di "bene" di interesse culturale, inteso come merce, vincolato quindi alla materia giuridica in senso stretto, è stato elevato a quello di “patrimonio”, estraniando il bene stesso dal diritto, ovvero riconoscendogli una natura universale e pre-giuridica.

Il D.L.gs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ha recepito il nuovo concetto di patrimonio e nello stesso tempo ha riorganizzato in modo organico e univoco la materia. Per la prima volta si è operato al fine di normare in modo non settoriale la materia pur prevedendo, nel contempo, una distinzione d’interesse più che altro di natura amministrativo-gestionale.

L’art. 2 del Codice stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai Beni Culturali e dai Beni Paesaggistici.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

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